DI ELIA PIRONE
Il 4 agosto è stata finalmente firmata la pre-intesa del nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Enti locali.
Una firma che ci si attendeva da settimane, giunta al termine di settimane in cui la trattativa si era arenata per una divergenza sui punti sostanziali tra Organizzazioni sindacali e la governativa ARAN, davanti alla quale si è svolta la trattativa.
L’ipotesi di contratto sottoscritta presenta importanti novità, che vanno dal nuovo inquadramento gerarchico dei dipendenti all’introduzione – così come nei CCNL Sanità ed Enti centrali, già rinnovati – dello smart working. Vediamo i dettagli e cosa cambierà.
Cosa prevede il nuovo contratto degli enti locali – NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Viene abolito l’ormai noto sistema dell’inquadramento per categorie. Laddove nel vecchio contratto vi erano le categorie A, B, C e D, ora abbiamo un sistema di classificazione ad “aree”.
Alla base della piramide vi è l’Area degli Operatori, i “vecchi” ausiliari di categoria A, i quali, in base all’allegato A – Declaratorie del nuovo CCNL, sono “lavoratori che svolgono attività di supporto ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi”; lavoratori dotati di “conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici”.
Segue l’Area degli Operatori esperti, gli ex B1-B2-B3, con competenze più specialistiche nell’ambito di attività comunque non discrezionali.
I precedenti appartenenti alle categorie dalla C1 alla C6 rientrano ora nell’Area degli Istruttori, i quali, con competenze teoriche esaurienti si dedicano ad attività di media complessità.
All’apice del comparto, vi è infine la quarta area, ovvero quella dei Funzionari e delle Elevate qualificazioni (EQ), dipendenti in grado di gestire attività complesse con responsabilità diretta sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati dell’unità operativa.
Per l’accesso alle prime due Aree occorrerà aver assolto all’obbligo scolastico, il titolo di accesso alla terza area sarà invece il diploma di scuola superiore, mentre Funzionari ed EQ dovranno essere laureati (triennale o magistrale).
Cosa prevede il nuovo contratto degli enti locali – PASSAGGIO TRA LE AREE E RETRIBUZIONE
Da notare che il nuovo CCNL prevede la possibilità, per i già dipendenti, di progressione verticale tra le varie Aree anche in assenza del prescritto titolo di studio obbligatorio da contratto. Questa deroga sarà applicata entro e non oltre il 31 dicembre 2025, come prescrive l’art. 13, il quale specifica che il passaggio avviene per “procedura valutativa”.
La Tabella C del CCNL specifica più concretamente i criteri di passaggio tra le Aree per coloro che siano già in forza all’Ente locale.
In questo caso, l’operatore esperto che vorrà passare a istruttore dovrà possedere il diploma di scuola superiore con almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori esperti oppure l’attestato di superamento della scuola dell’obbligo e almeno 8 anni di esperienza come Operatore esperto.
L’istruttore che invece vorrà passare a Funzionario dovrà possedere la laurea triennale o magistrale e un’esperienza di almeno 5 anni maturata nel profilo istruttori oppure il diploma di scuola superiore e almeno 10 anni di esperienza nel profilo istruttore.
Nella Tabella G vengono invece specificate le retribuzioni di ciascuna Area del nuovo ordinamento.
I Funzionari e gli EQ partiranno da una base lorda di 23.212,35 € parametrata su 12 mensilità (occorre quindi aggiungere la tredicesima), gli istruttori da un tabellare di 21.392,87 €, gli operatori esperti inizieranno con 19.034,51 € e gli operatori con 18.283,31 €. Cifre al lordo.
Attenzione: poiché il contratto sottoscritto riguarda il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, esso è tecnicamente “già scaduto”, di conseguenza ai dipendenti spettano già gli arretrati del periodo di vacanza contrattuale.
Cosa prevede il nuovo contratto degli enti locali – INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
Sono incarichi a tempo che le Amministrazioni possono assegnare ai dipendenti della quarta Area (Funzionari). Essi si caratterizzano per ruoli di “elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale” (Capo II, art. 16 CCNL).
Si distinguono in due posizioni: una legata alla direzione di un’unità organizzativa particolarmente complessa e un’altra riferita a “contenuti di alta professionalità” (Art. 16, c. 2, l. b) anche in relazione all’iscrizione ad albi professionali.
La retribuzione di tali incarichi è costituita da una retribuzione di posizione (da 5000 a 18000 € per tredici mensilità) e dalla retribuzione di risultato. Questa remunerazione si considera assorbente di qualsiasi indennità e competenza accessoria prevista dal CCNL, compreso lo straordinario, come previsto dall’art. 17.
Cosa prevede il nuovo contratto degli enti locali – IDENTITA’ ALIAS PER I DIPENDENTI TRANSGENDER
“Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender” (art. 28), sono istituite identità alias per i dipendenti che ne facciano richiesta. A seguito dell’approvazione della stessa, questa andrà a influire su “cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all’identità di genere del lavoratore”.
Cosa prevede il nuovo contratto degli enti locali – SMART WORKING
Così come negli altri contratti già rinnovati, anche in quello delle Funzioni locali compare una nuova sezione che disciplina il lavoro a distanza.
Il nuovo CCNL distingue così il lavoro agile e il lavoro da remoto e consente a tutti i lavoratori – sia part-time che full time, a tempo determinato o indeterminato – di accedere a queste tipologie di esecuzione della prestazione lavorativa. Un accordo individuale in forma scritta, dunque, disciplinerà la prestazione da parte del dipendente.
Non sono oggetto di smart working tutte quelle prestazioni “in turno” o che richiedano costantemente l’utilizzo di strumentazione non remotizzabile (art. 64, c.2).
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