Approvata la bozza del dl Pnrr che prevede l’autorizzazione del Ministero della Giustizia a bandire nell’anno 2024 un concorso straordinario per il reclutamento di personale nella magistratura onoraria.
Il testo della bozza che sarà sottoposta all’esame del Consiglio dei Ministri prevede che “al concorso straordinario siano ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti che abbiano svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno 6 mesi senza demerito, senza essere stati revocati e senza essere incorsi in sanzioni disciplinari”.
Inoltre, proprio ieri, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche alla disciplina della magistratura onoraria già in servizio.
Il disegno di legge modifica il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e ne regola compiutamente il rapporto di lavoro, inquadrandoli espressamente come “lavoratori subordinati”.
MAGISTRATURA ONORARIA: COSA CAMBIA?
- Orario di lavoro: 40 ore settimanali per i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività e di 16 ore settimanali, pari a due giorni a settimana, per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusività;
- Permessi, assenze e congedi, con previsione dell’applicazione ai magistrati confermati del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto funzioni centrali, relativo al personale dell’amministrazione giudiziaria, con conseguente regolazione del periodo di comporto;
- Destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, nei limiti di legge e in presenza di eccezionali esigenze di servizio;
- Ferie, con previsione della disciplina dell’impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e del correlativo diritto al godimento del periodo di riposo;
- Trasferimenti a domanda dei magistrati onorari confermati nell’ambito del distretto di Corte d’Appello presso cui esercitano le funzioni, con applicabilità al magistrato onorario confermato delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Procedura di valutazione di idoneità professionale, regime di responsabilità disciplinare (con estensione del sistema disciplinare previsto per i magistrati ordinari), ipotesi di decadenza dall’incarico per inosservanza del regime di incompatibilità o dell’impegno lavorativo assunto e di sospensione del rapporto del magistrato onorario confermato per motivi familiari, concorsuali, elettorali o per l’espletamento di incarichi politici o incarichi amministrativi, temporaneamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie;
- Adeguamento al costo della vita del compenso, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per i magistrati ordinari e riscatto delle annualità di esercizio delle funzioni onorarie con oneri a carico dell’interessato.
- Compenso: non più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma definito in via autonoma. È previsto che, ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via esclusiva, sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in 13 mensilità, di euro 58.840, oltre al trattamento per l’esclusivo esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto. Ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, viene, invece, corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in 12 mensilità, di euro 20.000.
- Regime previdenziale e fiscale: si recepisce il sistema (iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata) già introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, rispetto al quale viene dettata una più compiuta disciplina.
- Si disciplinano le funzioni e i compiti dei magistrati onorari confermati, con differenziazione tra “giudici onorari” e “viceprocuratori onorari” e si chiarisce che l’applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali.
- Si stabilisce la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari che non l’avessero presentata.
- Quanto all’opzione per l’esclusività, si prevede, in via generale, che i magistrati confermati possono chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo e, in via transitoria, tale richiesta può in ogni caso essere esercitata nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Per il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, clicca qui.
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