di Elia Pirone
Gli elenchi di idonei, con le loro relative manifestazioni di interesse, differiscono in modo sostanziale dai concorsi pubblici, anche per quanto riguarda gli scorrimenti.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4878/2025, pronunciandosi sul ricorso di un privato, controinteressato, e su quello incidentale di un Comune in provincia di Lecce. I fatti oggetto della decisione sono qui riassunti: il Comune procedeva a una manifestazione di interesse per l’assunzione di un Istruttore tecnico geometra, nell’ambito di un elenco di idonei precedentemente approvato e, al termine della stessa, invitava a prendere il servizio la prima classificata, che rifiutava.
In seguito, la PA ha ravvisato la necessità di modificare il fabbisogno assunzionale, modificando il profilo di Istruttore amministrativo in “Istruttore tecnico Geometra – Esperto in rendicontazione” e trasformando i posti da coprire in part time 18 ore. Il Comune annullava così la procedura avviata per reclutare una unità a tempo pieno e dava avvio a un nuovo interpello per assumere un Istruttore tecnico geometra part-time 18 ore.
Contro questi provvedimenti ricorreva al TAR Puglia il secondo classificato del primo interpello chiedendo lo scorrimento dell’interpello stesso, al quale il Tribunale dava ragione. Di parere contrario, tuttavia, si è mostrato il Consiglio di Stato, che, con la sentenza sopra citata, ha precisato che “l’interpello è avviato “ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente””, come previsto dal d.l. 80/2021; inoltre, i due profili non sono sovrapponibili a causa del fatto che il primo è full time, mentre il secondo a tempo parziale.
Il CdS ha inoltre precisato che “l’interpello (…) non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, atteso che deve essere rinnovato ogni volta che l’Amministrazione individua un’esigenza assunzionale”, che nel caso di specie differiva nel secondo caso, per via del part-time (“la modifica dell’impegno orario dell’incarico (…) costituisce un elemento rilevante al fine della manifestazione di interesse all’interpello”).
La preferenza per lo scorrimento, del resto, è accordata alle sole graduatorie dei concorsi pubblici, che impongono “una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e, per quanto qui nello specifico rileva, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti” (Corte cost. 18 aprile 2025 n. 57) e laddove i profili siano sovrapponibili. Il ricorso del controinteressato è stato quindi accolto.
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