di Elia Pirone
Il caso è avvenuto in un Comune in provincia di Napoli, nel quale si è svolto un concorso per l’assunzione di un Funzionario di Polizia Locale, procedura impugnata dal vincitore del concorso stesso in quanto il RUP non ha approvato i verbali della commissione giudicatrice, causando così l’annullamento della selezione.
La mancata approvazione da parte del RUP è stata causata dalla diffida intimata da un terzo partecipante al concorso e legata al fatto che la prova scritta del concorso si è svolta in modalità del tutto analogica, vale a dire su fogli protocollo cartacei scritti a mano.
Sulla questione si è espresso il TAR Campania, che con sentenza n. 4314/2025 ha trattato il ricorso del vincitore del concorso avverso la mancata approvazione degli atti. Il Tribunale ha così rilevato che le disposizioni di cui all’art. 1, co. 1, lett. n), del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 821 (“Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove”) non sono da considerarsi tassative, mancando la forma – più rigida – prevista dal previgente art. 13, co. 2, del DPR 487/1994, nel quale era stabilito che gli elaborati dovessero svolgersi “esclusivamente” “su carta portante il timbro dell’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice”.
Prosegue il tribunale affermando che “Il raffronto tra la precedente versione testuale della norma e quella attuale, che non include più l’avverbio “esclusivamente”, consente di concludere che pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A., a condizione che siano garantiti i principi di trasparenza, equità e imparzialità”.
Pertanto, se vengono garantiti gli standard previsti a tutela dei principi sopra esposti, è ammesso, per la Pubblica amministrazione, l’utilizzo di modalità analogiche per svolgere la prova scritta. Del resto, anche il TAR Lazio (sentenza n. 2948/2024) aveva stabilito che “l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati non è illegittima” e che “pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A. e devono rispondere a logiche di razionalità e efficienza organizzativa”.
La mancata approvazione degli atti, conclude il TAR, è avvenuta applicando “criteri puramente formalistici” in quanto “non è stato evidenziato che la modalità di svolgimento della prova abbia inciso sulla capacità dei candidati di rispondere al quesito, o sulla creazione di un vantaggio o uno svantaggio per alcuno di essi”. Il ricorso è stato quindi accolto.
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